PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola).

      1. È istituito il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola, costituito dal ruolo degli ispettori tecnici.
      2. La dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici è fissata in complessive ottocento unità.
      3. Il comparto scuola è articolato anche ai fini della contrattazione collettiva nelle seguenti autonome aree: area della funzione docente; area della funzione ispettiva tecnica; area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.
      4. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è abrogato.
      5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui all'articolo 5, provvede alla ripartizione del contingente nazionale tra i vari ordini e gradi di scuola e alla ripartizione dei posti per settori di insegnamento.

Art. 2.
(Finalità del servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola).

      1. Il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola, nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione, di formazione anche professionale e di educazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative in regime di autonomia, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

 

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      2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprie direttive annuali, definisce la strategia politica di intervento in ordine all'attività del servizio, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
            3. Al termine di ogni biennio, il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, secondo le linee di indirizzo definite in apposite direttive del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.
(Compiti degli ispettori tecnici).

      1. Gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere attività di assistenza tecnico-didattica per ciascuna istituzione scolastica ed educativa, secondo piani regionali di intervento predisposti dalle conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui all'articolo 4, in attuazione delle direttive annuali del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 2 dell'articolo 2.
      2. Gli ispettori tecnici svolgono compiti di coordinamento, promozione e vigilanza, nel territorio, delle attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, secondo le linee di intervento definite dalle direttive del Ministro della pubblica istruzione, recepite dai piani regionali di cui all'articolo 4 della presente legge.
      3. Gli ispettori tecnici svolgono, altresì, compiti di consulenza tecnica, di studio e di ricerca; attendono alle ispezioni disposte dall'ufficio regionale di appartenenza o dal Ministro della pubblica istruzione.
      4. Le conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui all'articolo 4 esprimono pareri sulle questioni di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola che gli uffici regionali ritengono di sottoporre loro.

 

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Art. 4.
(Conferenze regionali degli ispettori tecnici).

      1. In ciascuna regione è istituita la conferenza regionale degli ispettori tecnici.
      2. La conferenza regionale elabora annualmente il piano regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). La conferenza, di regola, si riunisce su convocazione del suo presidente o, in caso di necessità, del responsabile dell'ufficio regionale. È membro di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio regionale.
      3. All'atto del suo insediamento, la conferenza regionale elegge il presidente tra gli ispettori tecnici. L'incarico di presidente è biennale e non è immediatamente rinnovabile.
      4. Nel piano regionale di intervento sono definiti i piani annuali di attività dei singoli ispettori tecnici, anche ai fini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I singoli piani di intervento sono adottati con atto del responsabile dell'ufficio regionale.
      5. All'interno della conferenza regionale sono costituiti comitati tecnici di settore, con il compito di verificare, periodicamente, il complesso dell'attività svolta. I comitati si riuniscono, in seduta congiunta, entro il termine dell'anno scolastico, per la valutazione degli obiettivi conseguiti dall'attuazione del piano regionale di intervento.
      6. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza regionale sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola.
      7. Il piano regionale di intervento è trasmesso alla regione, che può proporre l'attivazione di interventi nelle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola. Il responsabile dell'ufficio regionale, sentita la conferenza regionale, comunica alla regione le determinazioni adottate.

 

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Art. 5.
(Conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola).

      1. È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola, formata da quaranta membri. Fanno parte della conferenza nazionale trentacinque ispettori tecnici appartenenti proporzionalmente ai vari ordini e gradi della scuola e cinque esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione.
      2. La conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione. Essa elegge, tra gli ispettori tecnici, un vice presidente che resta in carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente rieleggibile.
      3. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza nazionale costituiscono l'organico del personale ispettivo tecnico assegnato alla sede centrale del Ministero della pubblica istruzione.
      4. I contingenti del personale ispettivo tecnico sono assegnati alle rispettive conferenze regionali di cui all'articolo 4 con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.
(Compiti della conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola).

      1. La conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola svolge i seguenti compiti:

          a) redige ogni biennio una relazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

          b) elabora, in attuazione di specifiche direttive del Ministro della pubblica istruzione, il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle regioni. Il piano nazionale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

 

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          c) svolge attività di studio, di ricerca e di proposta sulle materie di propria competenza, anche su iniziativa del Ministro della pubblica istruzione e dei responsabili degli uffici centrali del medesimo Ministero;

          d) svolge attività di consulenza per il Ministro della pubblica istruzione e per gli uffici centrali del medesimo Ministero su materie di propria competenza;

          e) esprime pareri, anche di propria iniziativa, su proposte e disegni di legge nelle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico.

      2. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza nazionale attendono, altresì, alle ispezioni disposte dal Ministro della pubblica istruzione.
      3. All'interno della conferenza nazionale sono costituiti comitati tecnici di settore, con il compito, tra gli altri, di curare i rapporti, per il settore di competenza, con le conferenze regionali.
      4. Enti e associazioni possono presentare alla conferenza nazionale proposte sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico.
      5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è determinato il personale necessario per il funzionamento degli uffici della conferenza nazionale e delle conferenze regionali di cui all'articolo 4.
      6. La relazione annuale di cui alla lettera a) del comma 1 è inviata dal Ministro della pubblica istruzione, al Parlamento, al Governo, alle regioni, alle province, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo.

Art. 7.
(Accesso al ruolo degli ispettori tecnici).

      1. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Al corso-concorso sono ammessi il

 

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personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, in possesso del diploma di laurea o titolo equivalente, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno dieci anni, e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova.
      2. Il corso-concorso si articola in una unica selezione per titoli, in due concorsi di ammissione, uno per i docenti e uno per i dirigenti scolastici, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal relativo bando di concorso. Il concorso di ammissione per i docenti consiste in due prove scritte, di cui una di diritto scolastico, e in una prova orale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte con una votazione media di otto punti su dieci. Il concorso di ammissione per i dirigenti scolastici consiste in un colloquio. Il colloquio si considera superato con una votazione di otto punti su dieci. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria unica di ammissione entro il limite dei posti messi a concorso aumentati del 10 per cento.
      3. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è, in particolare, diretto all'approfondimento critico delle specifiche competenze richieste per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica, sia in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività didattica organizzata, sia in ordine agli aspetti normativi inerenti l'esercizio della medesima funzione, sia in ordine alle strategie di intervento in tema di gestione del servizio scolastico pubblico. Il periodo di formazione comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso istituzioni scolastiche appartenenti ai vari ordini e gradi della scuola, in rapporto ai posti messi a concorso. Il periodo di formazione si conclude con un esame finale consistente nella stesura di un atto specifico, proprio della funzione ispettiva tecnica, e in un colloquio.
 

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      4. I soggetti abilitati a realizzare la formazione sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      5. Il corso-concorso di cui al comma 1 è nazionale. La commissione esaminatrice è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è scelto tra professori universitari di ruolo. Gli altri quattro componenti sono scelti due tra gli ispettori tecnici in servizio, uno tra i dirigenti generali in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione, uno tra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.
      6. I titoli di ammissione, i programmi dei concorsi di ammissione e i programmi del periodo di formazione nella loro scansione modulare sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
      7. Coloro che sono dichiarati vincitori sono assunti nel ruolo nel limite dei posti messi a concorso. L'assegnazione della sede è effettuata in base a richiesta formale dell'interessato o d'ufficio in assenza di tale richiesta.
      8. I candidati risultati idonei al concorso sono assunti in ruolo per i posti che si rendono disponibili nel corso del triennio successivo a quello dell'assunzione dei vincitori del concorso.

Art. 8.
(Responsabilità per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica).

      1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, prevista per tutti i pubblici dipendenti, gli ispettori tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio professionale della funzione. I risultati sono valutati tenuto conto della specificità della funzione e sulla base delle verifiche

 

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effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica centrale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti alla amministrazione medesima.
      2. In caso di accertata responsabilità dell'ispettore tecnico ai sensi del comma 1, lo stesso è restituito, a domanda, al ruolo di provenienza.

Art. 9.
(Trasferimenti).

      1. I trasferimenti degli ispettori tecnici sono effettuati in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sui posti vacanti relativi ai contingenti stabiliti per ciascun ordine e grado di scuola.

Art. 10.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 492 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      2. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico della scuola è composto da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche, da un dirigente generale dell'amministrazione di appartenenza e da un ispettore tecnico, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti.

Art. 11.
(Trattamento economico).

      1. Sono fatte salve le disposizioni in materia di trattamento economico vigenti

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ispettori tecnici in servizio.

Art. 12.
(Norma finale di rinvio).

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, per gli ispettori tecnici, le norme sullo stato giuridico del personale della scuola contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.