1. È istituito il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola, costituito dal ruolo degli ispettori tecnici.
2. La dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici è fissata in complessive ottocento unità.
3. Il comparto scuola è articolato anche ai fini della contrattazione collettiva nelle seguenti autonome aree: area della funzione docente; area della funzione ispettiva tecnica; area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.
4. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è abrogato.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui all'articolo 5, provvede alla ripartizione del contingente nazionale tra i vari ordini e gradi di scuola e alla ripartizione dei posti per settori di insegnamento.
1. Il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola, nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione, di formazione anche professionale e di educazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative in regime di autonomia, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
1. Gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere attività di assistenza tecnico-didattica per ciascuna istituzione scolastica ed educativa, secondo piani regionali di intervento predisposti dalle conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui all'articolo 4, in attuazione delle direttive annuali del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Gli ispettori tecnici svolgono compiti di coordinamento, promozione e vigilanza, nel territorio, delle attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, secondo le linee di intervento definite dalle direttive del Ministro della pubblica istruzione, recepite dai piani regionali di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Gli ispettori tecnici svolgono, altresì, compiti di consulenza tecnica, di studio e di ricerca; attendono alle ispezioni disposte dall'ufficio regionale di appartenenza o dal Ministro della pubblica istruzione.
4. Le conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui all'articolo 4 esprimono pareri sulle questioni di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola che gli uffici regionali ritengono di sottoporre loro.
1. In ciascuna regione è istituita la conferenza regionale degli ispettori tecnici.
2. La conferenza regionale elabora annualmente il piano regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). La conferenza, di regola, si riunisce su convocazione del suo presidente o, in caso di necessità, del responsabile dell'ufficio regionale. È membro di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio regionale.
3. All'atto del suo insediamento, la conferenza regionale elegge il presidente tra gli ispettori tecnici. L'incarico di presidente è biennale e non è immediatamente rinnovabile.
4. Nel piano regionale di intervento sono definiti i piani annuali di attività dei singoli ispettori tecnici, anche ai fini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I singoli piani di intervento sono adottati con atto del responsabile dell'ufficio regionale.
5. All'interno della conferenza regionale sono costituiti comitati tecnici di settore, con il compito di verificare, periodicamente, il complesso dell'attività svolta. I comitati si riuniscono, in seduta congiunta, entro il termine dell'anno scolastico, per la valutazione degli obiettivi conseguiti dall'attuazione del piano regionale di intervento.
6. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza regionale sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola.
7. Il piano regionale di intervento è trasmesso alla regione, che può proporre l'attivazione di interventi nelle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola. Il responsabile dell'ufficio regionale, sentita la conferenza regionale, comunica alla regione le determinazioni adottate.
1. È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola, formata da quaranta membri. Fanno parte della conferenza nazionale trentacinque ispettori tecnici appartenenti proporzionalmente ai vari ordini e gradi della scuola e cinque esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione.
2. La conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione. Essa elegge, tra gli ispettori tecnici, un vice presidente che resta in carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente rieleggibile.
3. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza nazionale costituiscono l'organico del personale ispettivo tecnico assegnato alla sede centrale del Ministero della pubblica istruzione.
4. I contingenti del personale ispettivo tecnico sono assegnati alle rispettive conferenze regionali di cui all'articolo 4 con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
1. La conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico della scuola svolge i seguenti compiti:
a) redige ogni biennio una relazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;
b) elabora, in attuazione di specifiche direttive del Ministro della pubblica istruzione, il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle regioni. Il piano nazionale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
c) svolge attività di studio, di ricerca e di proposta sulle materie di propria competenza, anche su iniziativa del Ministro della pubblica istruzione e dei responsabili degli uffici centrali del medesimo Ministero;
d) svolge attività di consulenza per il Ministro della pubblica istruzione e per gli uffici centrali del medesimo Ministero su materie di propria competenza;
e) esprime pareri, anche di propria iniziativa, su proposte e disegni di legge nelle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico.
2. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza nazionale attendono, altresì, alle ispezioni disposte dal Ministro della pubblica istruzione.
3. All'interno della conferenza nazionale sono costituiti comitati tecnici di settore, con il compito, tra gli altri, di curare i rapporti, per il settore di competenza, con le conferenze regionali.
4. Enti e associazioni possono presentare alla conferenza nazionale proposte sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è determinato il personale necessario per il funzionamento degli uffici della conferenza nazionale e delle conferenze regionali di cui all'articolo 4.
6. La relazione annuale di cui alla lettera a) del comma 1 è inviata dal Ministro della pubblica istruzione, al Parlamento, al Governo, alle regioni, alle province, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo.
1. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Al corso-concorso sono ammessi il
1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, prevista per tutti i pubblici dipendenti, gli ispettori tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio professionale della funzione. I risultati sono valutati tenuto conto della specificità della funzione e sulla base delle verifiche
1. I trasferimenti degli ispettori tecnici sono effettuati in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sui posti vacanti relativi ai contingenti stabiliti per ciascun ordine e grado di scuola.
1. Al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 492 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
2. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico della scuola è composto da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche, da un dirigente generale dell'amministrazione di appartenenza e da un ispettore tecnico, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti.
1. Sono fatte salve le disposizioni in materia di trattamento economico vigenti
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, per gli ispettori tecnici, le norme sullo stato giuridico del personale della scuola contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.